2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.
1 Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica47.
2 I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali eletti prima dell’entrata in vigore della presente modifica lo rimangono sino alla fine del quadriennio per il quale sono stati eletti.
3 Se sono eletti nel corso di una legislatura di quattro anni ai sensi del capoverso 2, ma dopo l’entrata in vigore della presente modifica, lo sono soltanto sino alla fine di tale legislatura.
4 Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, i membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte, ivi comprese le elezioni e rielezioni anteriori all’entrata in vigore della presente modifica.
47 Si tratta della modifica degli art. 65 cpv. 1, 66cpv. 2 e dell’abrogazione dell’art. 6 cpv. 1 disp. fin. e trans. (Modifica della durata delle legislature e rielezione dei membri del Governo), in vigore dal 1° lug. 2010.