Costituzione
|
Art. 26 Organizzazione del sistema ospedaliero 7
1 Lo Stato organizza e coordina l’insieme del sistema ospedaliero e dei servizi medici annessi. 2 Esso provvede a mantenerli efficienti.8 3 Ne affida la gestione a un ente di diritto pubblico.9 7Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 28 nov. 1993. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 8, I 1101). 8Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). 9Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 28 nov. 1993. Garanzia dell’AF del 16 set. 1996 (FF 1996 IV 749art. 1 n. 8, I 1101). |