Costituzione
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Art. 42 Attività culturali
1 Lo Stato e i Comuni sostengono le attività culturali nel campo della creazione, della ricerca, dell’animazione e della diffusione. 2 Essi provvedono e contribuiscono affinché il patrimonio giurassiano, segnatamente il dialetto, sia preservato, arricchito e valorizzato. 3 Promuovono altresì la cura della lingua francese. |