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Costituzione
della Repubblica e Cantone del Giura

Traduzione 1

del 20 marzo 1977 (Stato 12 giugno 2017) 2

1 Dal testo originale francese.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.

Art. 87 Convocazione

Il Par­la­men­to si riu­ni­sce su con­vo­ca­zio­ne del pre­si­den­te:

a.
nei ca­si pre­vi­sti dal re­go­la­men­to;
b.
quan­do lo de­ci­de spe­cial­men­te;
c.
su ri­chie­sta del Go­ver­no;
d.
quan­do 12 de­pu­ta­ti lo chie­da­no in­di­can­do gli og­get­ti che do­vran­no es­se­re trat­ta­ti.