Art. 92 Altre competenze
1 Fatte salve le competenze del Popolo e del Parlamento, il Governo: - a.
- nomina i funzionari e ogni altra persona incaricata di una funzione pubblica cantonale;
- b.
- pronuncia su qualsiasi spesa non determinata da una legge;
- c.
- decide la conclusione di transazioni immobiliari, la concessione di fideiussioni e la partecipazione a imprese economiche.
2 Inoltre, il Governo: - a.
- conclude le convenzioni di diritto pubblico vertenti su materie di minor importanza;
- b.
- all’inizio della legislatura, presenta al Parlamento un programma di politica generale;
- c.
- alla fine della legislatura, presenta al Parlamento un rapporto sulla realizzazione del suo programma;
- d.
- fatte salve le competenze del Parlamento, pianifica le attività dello Stato e provvede alla realizzazione dei piani;
- e.
- prepara e sottopone al Parlamento il bilancio preventivo e il conto di Stato;
- f.
- amministra i beni e le finanze dello Stato;
- g.
- assicura l’ordine pubblico e dispone a tal fine delle forze militari cantonali:
- h.
- esegue le leggi, i decreti e le decisioni, nonché le sentenze;
- i.
- coordina l’attività delle autorità e organizza l’amministrazione nei limiti fissati dalla legge;
- j.
- assume la vigilanza sui Comuni;
- k.
- vigila sugli istituti cantonali autonomi;
- l.
- pronuncia sui reclami e sui ricorsi nei casi previsti dalla legge;
- m.
- conferisce la cittadinanza cantonale;
- n.
- fatte salve le competenze del Parlamento, risponde alle procedure di consultazione indette dalle autorità federali;
- o.
- consulta e informa regolarmente i parlamentari federali;
- p.
- esercita qualsiasi altra competenza che gli sia attribuita dalla legge o che non sia devoluta a un’autorità determinata.
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