Costituzione
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Art. 76 Iniziativa popolare cantonale: procedura
1 Il Parlamento decide se le disposizioni che adotta o modifica in seguito a un’iniziativa generica hanno rango costituzionale o di legge.22 2 Se il Parlamento decide di non dare seguito a un’iniziativa valida o non vi si conforma entro due anni, l’iniziativa è sottoposta al voto del Popolo. 3 Il Parlamento può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa. 4 Se il Popolo accetta un’iniziativa generica, il Parlamento deve conformarvisi entro due anni.23 5 Se il Popolo accetta sia l’iniziativa sia il controprogetto, risulta definitivamente accettato il testo che ha ottenuto il maggior numero di voti. 22Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). 23Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2004, in vigore dal 1° set. 2006. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579). |