Costituzione
della Repubblica e Cantone del Giura

1 Dal testo originale francese.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.


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Art. 76 Iniziativa popolare cantonale: procedura

1 Il Par­la­men­to de­ci­de se le di­spo­si­zio­ni che adot­ta o mo­di­fi­ca in se­gui­to a un’ini­zia­ti­va ge­ne­ri­ca han­no ran­go co­sti­tu­zio­na­le o di leg­ge.22

2 Se il Par­la­men­to de­ci­de di non da­re se­gui­to a un’ini­zia­ti­va va­li­da o non vi si con­for­ma en­tro due an­ni, l’ini­zia­ti­va è sot­to­po­sta al vo­to del Po­po­lo.

3 Il Par­la­men­to può con­trap­por­re un con­tro­pro­get­to a qual­sia­si ini­zia­ti­va.

4 Se il Po­po­lo ac­cet­ta un’ini­zia­ti­va ge­ne­ri­ca, il Par­la­men­to de­ve con­for­mar­vi­si en­tro due an­ni.23

5 Se il Po­po­lo ac­cet­ta sia l’ini­zia­ti­va sia il con­tro­pro­get­to, ri­sul­ta de­fi­ni­ti­va­men­te ac­cet­ta­to il te­sto che ha ot­te­nu­to il mag­gior nu­me­ro di vo­ti.

22Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 26 set. 2004, in vi­go­re dal 1° set. 2006. Ga­ran­zia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579).

23Ac­cet­ta­to nel­la vo­ta­zio­ne po­po­la­re del 26 set. 2004, in vi­go­re dal 1° set. 2006. Ga­ran­zia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337art. 1 n. 7 2579).

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