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Art. 62 Funzioni incompatibili
1 Nessuno può svolgere simultaneamente due delle funzioni seguenti: deputato al Parlamento, membro del Governo, giudice permanente, procuratore pubblico. 2 I membri del Governo non possono appartenere a un’autorità distrettuale o comunale. 3 I giudici permanenti non possono far parte di un’autorità comunale o di un’altra autorità distrettuale. 4 Il mandato di parlamentare federale è incompatibile con le funzioni seguenti: deputato al Parlamento cantonale, giudice permanente, procuratore pubblico, membro del Governo.11 5 …12 6 La legge disciplina i casi d’incompatibilità per quanto concerne i giudici non permanenti e i funzionari. 11Accettato nella votazione popolare del 5 apr. 1987, in vigore dal 5 apr. 1987. Garanzia dell’AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204art. 1 n. 5 217). 12Abrogato nella votazione popolare del 5 apr. 1987, con effetto dal 5 apr. 1987. Garanzia dell’AF del 9 mar. 1988 (FF 1988 I 1204art. 1 n. 5 217). |
