(art. 4 e 5 LPers)
1 I datori di lavoro rendono pubblici i loro obiettivi, misure e strumenti di politica del personale importanti dal punto di vista politico, finanziario o economico e rendono conto della loro attuazione (reporting) affinché Consiglio federale e Assemblea federale possano verificare:
- a.
- se gli obiettivi fissati nella LPers possono essere conseguiti;
- b.
- in che misura gli obiettivi fissati nella LPers sono stati conseguiti;
- c.
- se i mezzi impiegati sono appropriati.
2 I datori di lavoro rendono conto in particolare:
- a.
- degli aspetti quantitativi e qualitativi della gestione del personale;
- b.
- dei cambiamenti pianificati e dei cambiamenti effettivamente subentrati nel campo del personale.
3 Il Dipartimento federale delle finanze può domandare altri dati significativi di politica del personale.
4 Fanno rapporto:
- a.15
- le Ferrovie federali svizzere (FFS) al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni;
- b.
- il Consiglio dei PF al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca16;
- c.
- le unità centralizzate e decentralizzate dell’Amministrazione federale al dipartimento al quale sono aggregate o alla Cancelleria federale.
- d.17
- ...
5 I dipartimenti e la Cancelleria federale forniscono all’Ufficio federale del personale le indicazioni necessarie per il rendiconto. L’Ufficio valuta le indicazioni in funzione della loro portata strategica e le correla agli sviluppi in materia economica e sociale, affinché il Consiglio federale possa attuare una politica lungimirante in materia di personale.
6 Il Consiglio federale fornisce un rapporto all’Assemblea federale nell’ambito dell’accordo previsto dall’articolo 5 capoverso 1 LPers. Integra pure nel suo rapporto le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza concernenti il personale dei tribunali della Confederazione, dei Servizi del Parlamento, del Ministero pubblico della Confederazione e dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione.18
15 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 24 ott. 2012 sull’organizzazione della Posta Svizzera, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6089).
16 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013.
17 Abrogata dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1511).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1511).