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Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)
dell’8 marzo 2013 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 30Misure
1 L’ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il luogo di dimora della persona. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione del luogo di dimora è subordinata al suo consenso.
2 Se una persona maggiorenne di cui è stata segnalata la scomparsa nega il proprio consenso alla comunicazione del luogo di dimora, l’ufficio SIRENE si limita a comunicare allo Stato Schengen autore della segnalazione che la persona è stata trovata.
3 Se l’ufficio SIRENE riceve da un altro ufficio SIRENE una comunicazione ai sensi del capoverso 1 o 2, la trasmette all’autorità segnalante e chiede la cancellazione della segnalazione corrispondente.
4 È consentito porre sotto protezione le persone segnalate secondo l’articolo 28 lettera a e impedire loro di proseguire il viaggio, se sono date le condizioni per un internamento forzato ai sensi della legislazione svizzera. L’adempimento delle condizioni è verificato concretamente nel singolo caso.
5 Se non sono date le condizioni per un internamento forzato, è consentito porre sotto protezione i minorenni scomparsi e impedire loro di proseguire il viaggio se una persona investita dell’autorità parentale lo ha richiesto.