Ordinanza
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Art. 7 Autorità con diritto di accesso
1 Per svolgere i propri compiti di cui all’articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:
2 L’estensione dei diritti d’accesso e di trattamento delle autorità per quanto riguarda le categorie di segnalazione nel SIS è disciplinata in modo esaustivo nell’allegato 3 capitolo 1. 20 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3035). 21 RS 142.20 22 RS 351.1 24 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4615). 26 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3035). 27 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 28 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 3 apr. 2019 sulla fornitura di dati biometrici e sugli accessi in ambito migratorio al N-SIS, in vigore dal 6 mag. 2019 (RU 2019 1257). 29 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 8 dell’O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151). 30 RS 121 31 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 3 apr. 2019 sulla fornitura di dati biometrici e sugli accessi in ambito migratorio al N-SIS, in vigore dal 6 mag. 2019 (RU 2019 1257). |