Ordinanza
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Art. 11 Costi materiali
1 L’agenzia nazionale computa i seguenti costi materiali effettivi:
2 Le spese di viaggio effettive sono computate fino a un massimo di 500 franchi per viaggio effettuato in Europa e di 1300 franchi fuori dall’Europa. 3 Per i tragitti inferiori a sei ore sono da preferire i viaggi in treno. |