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Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF)
del 23 febbraio 2022 (Stato 1° aprile 2022)
Art. 12Esame e decisione
1 L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione.
2 Se i sussidi chiesti superano i fondi disponibili, le domande sono considerate secondo i criteri seguenti nell’ordine indicato qui di seguito:
a.
il contributo dei singoli progetti di cooperazione all’ulteriore sviluppo del sistema formativo svizzero e dei suoi attori nel contesto internazionale, tenendo conto del quadro geografico stabilito secondo l’articolo 2;
b.
l’utilità del progetto di cooperazione per le esigenze specifiche di un determinato ambito formativo;
c.
il carattere lucrativo dell’istituzione o dell’organizzazione, con priorità a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo.
3 I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del progetto può essere presentata una nuova domanda.