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Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)
dell’8 novembre 2021 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 7Misure immediate in caso di stordimento insufficiente
1 Se un animale mostra segni di sensibilità e coscienza alla fine del processo di stordimento, deve essere senza indugio stordito di nuovo a regola d’arte. Nel caso dei volatili da cortile con un peso vivo fino a 3 kg è ammessa anche l’uccisione immediata tramite rimozione della testa.
2 Pesci e decapodi che devono essere storditi e uccisi allo stesso tempo devono essere uccisi a regola d’arte senza indugio qualora mostrino segni di sensibilità e coscienza.
3 Occorre tenere a disposizione sul posto attrezzature sostitutive adeguate per ripetere lo stordimento del bestiame da macello, dei conigli domestici, dei ratiti e della selvaggina d’allevamento o per ripetere lo stordimento o abbattere i volatili da cortile.