Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)
del 25 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 2Ammontare totale ridotto
(art. 8 cpv. 3 LRCN)
1 L’ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:
a.
per gli impianti di ricerca nucleare;
b.
per il deposito federale intermedio (DFS);
per gli impianti in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento (deposito di decadimento).
2 Tale ammontare della copertura vale anche se due o più dei succitati impianti sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare conformemente all’articolo 2 lettera a LRCN.
3 L’ammontare totale della copertura è di 80 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio, per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all’articolo 1 lettera c numeri 1 e 2.
2 Introdotta dal n. I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 861).