Ordinanza
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Art. 16 Dispensazione
1 La quantità dei prodotti della canapa dispensata a un partecipante è determinata in funzione del fabbisogno personale mensile. Non deve superare i 10 grammi di tenore totale di THC al mese. 2 La quantità di prodotto non mescolato della canapa dispensata per volta a un partecipante non può superare i 10 grammi. Nei prodotti mescolati della canapa la quantità per dispensazione non può superare i 2 grammi di tenore totale di THC. 3 I prodotti della canapa possono essere dispensati ai partecipanti solo dietro pagamento. Nel determinare il prezzo si deve tenere conto del tenore del principio attivo e del prezzo usuale sul mercato nero locale. 4 La quantità dispensata deve essere registrata e documentata secondo l’articolo 27 capoverso 3. |