Ordinanza
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Art. 11 Riduzione degli emolumenti per domande collettive
Se la stessa variazione ai sensi dell’allegato 1 numeri 5, 6, 7 o 9.4 con documentazione dal contenuto identico è presentata contemporaneamente per più medicamenti (domanda collettiva), l’emolumento per il secondo e per ogni ulteriore medicamento è ridotto dell’80 per cento. |