Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
sui suoi emolumenti
(OEm-Swissmedic)

del 14 settembre 2018 (Stato 1° gennaio 2021)

Approvata dal Consiglio federale il 21 settembre 2018


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Art. 11 Riduzione degli emolumenti per domande collettive

Se la stes­sa va­ria­zio­ne ai sen­si dell’al­le­ga­to 1 nu­me­ri 5, 6, 7 o 9.4 con do­cu­men­ta­zio­ne dal con­te­nu­to iden­ti­co è pre­sen­ta­ta con­tem­po­ra­nea­men­te per più me­di­ca­men­ti (do­man­da col­let­ti­va), l’emo­lu­men­to per il se­con­do e per ogni ul­te­rio­re me­di­ca­men­to è ri­dot­to dell’80 per cen­to.

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