Ordinanza del DFI
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Art. 2a Oggetti contenenti cadmio 16
1 Gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialetti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.17 2 Il capoverso 1 non si applica a oggetti usati di cui all’articolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 200918 sulla sicurezza dei prodotti. 16 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 13 ott. 2010 (RU 2010 4763). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 401). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837). |