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Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA)
del 26 febbraio 2015 (Stato 1° aprile 2015)
Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015
Art. 10Politica dei tassi d’interesse
1 L’amministrazione stabilisce la politica dei tassi d’interesse. La riesamina e la pubblica almeno una volta all’anno.
2 Nello stabilire la sua politica dei tassi d’interesse, l’amministrazione considera:
a.
la situazione congiunturale;
b.
le risorse finanziarie e l’autonomia finanziaria della SCA;
c.
il raggiungimento degli obiettivi di promozione e il rispetto dei relativi principi.
3 La politica dei tassi d’interesse comprende:
a.
i diversi tipi di mutuo con una descrizione dettagliata in particolare dello scopo, dei requisiti, delle condizioni particolari, dell’obbligo d’ammortamento e della struttura degli interessi;
b.
le condizioni alle quali un progetto d’investimento può essere considerato particolarmente degno di essere promosso e le relative possibilità di sgravio su interessi e ammortamenti.
4 Per potenziare l’effetto anticiclico dell’attività di promozione della SCA possono essere concessi, in base a criteri di validità generale, riduzioni degli interessi e sospensioni dell’obbligo d’ammortamento nell’ambito di misure congiunturali.