RU 2003 1765; FF 19995052
Traduzione
Concluso a Ginevra il 1° luglio 1970
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 1999 1
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 7 aprile 2000
Entrato in vigore per la Svizzera il 4 ottobre 2000
(Stato 8 gennaio 2020)
1. Per facilitare i controlli sulle strade a livello internazionale, nell’allegato al presente accordo, completato a tal fine con una nuova appendice 3, saranno inseriti formulari tipo, se necessario. Tali formulari saranno inseriti o modificati conformemente alla procedura definita all’articolo 22ter.
2. I formulari che figurano nell’appendice 3 non hanno carattere obbligatorio. Se saranno utilizzati, dovranno tuttavia rispettare il contenuto definito, segnatamente per quanto riguarda la numerazione, l’ordine e la designazione delle rubriche.
3. Le parti contraenti possono completare tali dati con altre informazioni allo scopo di rispondere a esigenze nazionali o regionali. Queste informazioni supplementari non potranno in alcun caso essere pretese per i trasporti provenienti da un’altra parte contraente o da un Paese terzo. A tal fine, sul formulario dovranno figurare in modo completamente separato dai dati definiti per la circolazione internazionale.
4. Tali formulari dovranno essere accettati in caso di presentazione durante i controlli stradali effettuati sul territorio delle parti contraenti al presente accordo.
37 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).