Art. 2 Campo di applicazione 16
1. Il presente accordo si applica sul territorio di ciascuna parte contraente a qualsiasi trasporto internazionale su strada effettuato da qualsiasi veicolo immatricolato sul territorio di detta parte contraente o sul territorio di qualsiasi altra parte contraente. 2. Tuttavia, salvo accordo contrario intercorso fra le parti contraenti sul cui territorio avviene il transito, il presente accordo non si applica ai trasporti internazionali su strada effettuati a mezzo di: - a)
- veicoli adibiti al trasporto di merci se la massa massima autorizzata del veicolo, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, non supera 3,5 tonnellate;
- b)
- veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
- c)
- veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
- d)
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- e)
- veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- f)
- veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio, comprese operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
- g)
- veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- h)
- carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- i)
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- j)
- veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- k)
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione della parte contraente nella quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
16 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
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