1. Ogni parte contraente prende tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo, in particolare mediante adeguati controlli effettuati nei locali delle imprese e sulle strade, che coprano annualmente una parte importante e rappresentativa dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporto compresi nel campo di applicazione del presente accordo.
- a)31
- Le amministrazioni competenti delle parti contraenti devono organizzare i controlli in modo che:
- i)
- nel corso di un anno civile sia controllato almeno l’1 per cento dei giorni lavorativi effettuati dai conducenti di veicoli ai quali si applica il presente accordo; a partire dal 1° gennaio 2010 tale percentuale sarà di almeno il 2 per cento e a partire dal 1° gennaio 2012 di almeno il 3 per cento;
- ii)
- almeno il 15 per cento del totale dei giorni lavorativi controllati lo sia sulle strade e almeno il 25 per cento nei locali delle imprese. A partire dal 1° gennaio 2010, la percentuale dei giorni lavorativi controllati sulle strade sarà di almeno il 30 per cento e quella nei locali delle imprese di almeno il 50 per cento.
- b)32
- I controlli effettuati sulle strade devono mirare agli elementi seguenti:
- i)
- i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni e i periodi di riposo giornalieri e settimanali;
- ii)
- i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell’apparecchio di controllo e/o sui tabulati stampati, se del caso;
- iii)
- il corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo.
- Questi controlli sono effettuati senza discriminazione dei veicoli, delle imprese e dei conducenti residenti o non residenti e indipendentemente dal punto di partenza e di arrivo del percorso o dal tipo di tachigrafo.
- c)33
- Nei locali delle imprese, oltre agli elementi sottoposti ai controlli sulle strade e oltre al rispetto delle disposizioni dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’allegato, devono essere controllati gli elementi seguenti:
- i)
- i periodi di riposo settimanali e i periodi di guida tra questi periodi di riposo;
- ii)
- la limitazione su due settimane delle ore di guida;
- iii)
- la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo settimanali in applicazione dell’articolo 8 paragrafo 6;
- iv)
- l’utilizzazione dei fogli di registrazione e/o dei dati e dei tabulati dell’unità di bordo e della carta del conducente e/o l’organizzazione del tempo di lavoro dei conducenti.
2. Nell’ambito di questo aiuto reciproco, le autorità competenti delle parti contraenti si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili concernenti:
- –
- le infrazioni al presente accordo commesse dai non residenti e ogni sanzione applicata per tali infrazioni;
- –
- le sanzioni applicate da una parte contraente ai suoi residenti per infrazioni di questo genere commesse sul territorio di altre parti contraenti.
Nel caso di infrazioni gravi, tale informazione deve includere le sanzioni applicate.
3. Se, in occasione di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un’altra parte contraente, gli accertamenti effettuati danno motivo di credere che sono state commesse infrazioni non rilevabili nel corso di tale controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti delle parti contraenti interessate si forniscono reciproco aiuto per chiarire la situazione. Nel caso in cui, a tale scopo, la parte contraente competente proceda a un controllo nei locali dell’impresa, i risultati di tale controllo sono comunicati all’altra parte contraente interessata.
4. Le parti contraenti cooperano allo scopo di organizzare controlli concertati sulle strade.
5. Ogni due anni, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite pubblica un rapporto concernente l’applicazione, nelle parti contraenti, del paragrafo 1 del presente articolo.
- 6. a)
- Ogni parte contraente autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un conducente per un’infrazione al presente accordo rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un’altra parte contraente o di uno Stato non parte contraente.
- b)
- Ogni parte contraente autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa per un’infrazione al presente accordo rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un’altra parte contraente o di uno Stato non parte contraente.
A titolo eccezionale, se è constatata un’infrazione commessa da un’impresa con sede in un’altra parte contraente o in uno Stato non parte contraente, sarà applicata una sanzione sulla base della procedura prevista nell’accordo bilaterale sul trasporto su strada concluso tra le parti in questione.
Le parti contraenti esamineranno, a partire dal 2011, l’eventualità di sopprimere la deroga prevista al paragrafo 6 b), a condizione che lo auspichino tutte.34
7. La parte contraente che avvia procedimenti o infligge una sanzione per una particolare infrazione fornisce per iscritto al conducente le debite prove.35
8. Le parti contraenti provvedono affinché un sistema di sanzioni proporzionate, che possono includere sanzioni pecuniarie, si applichi nei casi di inosservanza del presente accordo da parte delle imprese o dei caricatori, spedizionieri, operatori turistici, capifila, subappaltatori e agenzie di collocamento conducenti ad esse associati.36
30 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209).
31 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
32 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
33 Nuovo testo giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
34 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
35 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).
36 Introdotto dalla mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727).