Accordo europeo
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Art. 20
1. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi parte contraente potrà, mediante notifica indirizzata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, richiedere la convocazione di una conferenza al fine di revisionare l’accordo. Il segretario generale notificherà tale richiesta a tutte le parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla notifica da lui inviata, almeno un terzo delle parti contraenti gli avranno comunicato il loro consenso a tale richiesta. 2. Qualora sia convocata una conferenza conformemente al paragrafo che precede, il segretario generale ne informerà tutte le parti contraenti e le inviterà a presentare, entro un termine di tre mesi, le proposte che esse desiderino vedere esaminate da parte della conferenza. Il segretario generale comunicherà a tutte le parti contraenti l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonché il testo di tali proposte, almeno tre mesi prima della data d’inizio della conferenza. 3. Il segretario generale inviterà a ogni conferenza convocata conformemente al presente articolo tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14 del presente accordo. |