Loading Articles, Notes and Highlights... This may take some time.
Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 11gComunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:
a.
la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione penale;
b.
lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
c.
le condizioni di cui all’articolo 11f sono adempiute.
2 In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere comunicati dati personali se nel caso specifico:
a.
il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
b.
la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3 Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni secondo il capoverso 2.