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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 11hProcedura per la comunicazione di dati personali
1 L’autorità competente indica al destinatario l’attualità e l’affidabilità dei dati personali che comunica.
2 Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:
a.
le diverse categorie di interessati;
b.
i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
3 L’obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 1 o 2 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.