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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 61Termine per la presa in consegna
Se, entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di estradizione, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l’estradando, questi è messo in libertà. A domanda motivata dello Stato richiedente il termine può essere prorogato fino a trenta giorni.