Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 63Principio
1 L’assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all’estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.103
2 Entrano in linea di conto come provvedimenti d’assistenza segnatamente:
a.
la notificazione di documenti;
b.
l’assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l’ordine di consegna, le perizie, l’audizione e il confronto di persone;
c.
la consegna di inserti e documenti;
d.
la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto.104
3 Sono procedimenti in materia penale segnatamente:
a.
il perseguimento di reati secondo l’articolo 1 capoverso 3;
b.
i provvedimenti amministrativi contro l’autore di un reato;
c.
l’esecuzione di sentenze penali e la grazia;
d.
la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto.105
4 L’assistenza può essere concessa anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo e alla Commissione europea dei diritti dell’uomo per procedimenti concernenti la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in materia penale.
5 L’assistenza volta a scagionare la persona perseguita è ammissibile anche se vi sono motivi d’irricevibilità secondo gli articoli 3 a 5.
103Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
104Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).
105Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).