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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 78Accettazione e trasmissione
1 Fatta salva la trasmissione diretta all’autorità cantonale o federale competente per l’esecuzione, l’Ufficio federale riceve le domande estere.
2 L’Ufficio federale esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all’autorità d’esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile.
3 Se necessario, l’Ufficio federale rinvia la domanda allo Stato richiedente a scopo di modifica o completamento.
4 L’accettazione e la trasmissione della domanda all’autorità competente non possono essere impugnate.
5 Sono fatte salve le disposizioni procedurali giusta l’articolo 18.