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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 80bPartecipazione al procedimento ed esame degli atti
1 Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.
2 I diritti giusta il capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:
a.
nell’interesse del procedimento estero;
b.
per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente;
c.
per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere;
d.
per la protezione di interessi privati essenziali;
e.
nell’interesse di un procedimento svizzero.
3 Il diniego d’esame o di partecipazione al procedimento dev’essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.