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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 89Effetti
1 Se uno Stato estero assume il perseguimento penale, le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita:
a.
fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non essere in grado di portare a termine il procedimento, o
b.
se, in base a una decisione presa in questo Stato, sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 5 lettera a o b.
2 La prescrizione secondo il diritto svizzero è sospesa per tutta la durata del procedimento nello Stato richiesto, inclusa l’esecuzione penale.141
3 Se la persona perseguita gli è stata estradata per altri fatti, lo Stato richiesto, nella misura in cui dà seguito alla domanda di perseguimento penale, non è tenuto ad osservare le condizioni d’estradizione giusta l’articolo 38.
141 La sospensione della prescrizione è abrogata dagli art. 97 seg. CP (RS 311.0) e sostituita in caso di prescrizione della pena da una prolungazione del termine ordinario (RU 2006 3459; FF 1999 1669).