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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 92Atti d’istruzione esteri
Nel procedimento penale, gli atti d’istruzione eseguiti dalle autorità dello Stato richiedente secondo il diritto di questo sono equiparati a quelli svizzeri corrispondenti.