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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 79Deferimento dell’esecuzione
1 Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un’autorità federale, l’Ufficio federale può affidarne l’esecuzione a un’unica autorità. Gli articoli 44–47, 52 e 53 CPP127 sono applicabili per analogia.128
2 L’Ufficio federale può deferire l’esecuzione parziale o totale della domanda all’autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.
3 L’Ufficio federale può deferire all’autorità incaricata anche l’esecuzione di domande complementari.
4 La designazione dell’autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata.
128 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).