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Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)
del 20 marzo 1981 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 79aDecisione dell’Ufficio federale
L’Ufficio federale può statuire sull’ammissibilità dell’assistenza e delegare l’esecuzione a un’autorità cantonale oppure decidere lui stesso sull’esecuzione:
a.
qualora la domanda richieda indagini in più Cantoni;
b.
qualora l’autorità cantonale competente non sia in grado di decidere entro un termine ragionevole, o
c.
in casi complessi o di particolare importanza.