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Art. 102 Effetti della delega
1 Se uno Stato estero assume l’esecuzione della decisione penale, l’autorità svizzera si astiene dall’esecuzione fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non portarla a termine. 2 Il condannato può essere incarcerato per cautelare il suo trasferimento. 3 L’articolo 89 capoversi 2 e 3 si applica per analogia. |