Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 107 Esecuzione della sanzione
1 La sanzione stabilita dal giudice è eseguita secondo il diritto svizzero. 2 L’esecuzione cessa con l’estinzione o l’abrogazione dell’esecutività della decisione nello Stato richiedente. 3 Se è stata eseguita soltanto una decisione sulle spese, le somme riscosse, dedotti gli esborsi, sono consegnate allo Stato richiedente sempreché accordi la reciprocità. |