Art. 110 Disposizioni transitorie
1 I procedimenti d’estradizione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 gennaio 1892156 sull’estradizione agli Stati stranieri. 2 Il perseguimento penale e l’esecuzione di decisioni penali giusta le parti quarta e quinta possono essere assunti soltanto se il reato cui si riferisce la domanda è stato commesso dopo l’entrata in vigore della presente legge. 3 Il Consiglio federale può dar seguito a una domanda di estradizione o d’altra assistenza a cagione di reati imprescrittibili giusta gli articoli 75bisdel Codice penale svizzero157 o 56bis del Codice penale militare158 anche se l’azione penale o la pena erano già prescritte all’entrata in vigore di queste disposizioni.159 156[CS 3 481] 157RS 311.0. Corrisponde attualmente all’art. 101 CP (RU 2006 3459). 158RS 321.0. Corrisponde attualmente all’art. 59 CPM (RU 2006 3389). 159 Corrisponde ora all’art. 101 CP (RS 311.0; RU 2006 3459). |