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Art. 11a
1 L’UFG33 gestisce un sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche, che può contenere dati degni di particolare protezione trattati nell’ambito delle forme di collaborazione previste dalla presente legge. Questi dati possono essere trattati per:
2 Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1, il sistema contiene:
3 L’Ufficio federale di polizia, la Segreteria di Stato della migrazione34 e le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l’esecuzione della legge federale del 21 marzo 199735 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di richiamo.36 L’Ufficio federale di polizia ha parimenti accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera b, nella misura in cui esegue i compiti previsti dalla presente legge. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:
33 Nuova espr. giusta l’all. 1 n. 11 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 34 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. 36 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). |