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Art. 11b Diritto d’accesso in procedure pendenti
1 Fintanto che la procedura d’assistenza giudiziaria è pendente, la persona oggetto della domanda di cooperazione internazionale in materia penale ha il diritto di accedere ai dati personali che la concernono nonché alle seguenti informazioni:
2 L’autorità competente può rifiutare, limitare o differire l’informazione per uno dei motivi di cui all’articolo 80b capoverso 2 o se:
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