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Art. 11c Restrizione del diritto d’accesso applicabile alle domande di arresto a scopo di estradizione
1 Chiunque può domandare se uno Stato estero ha presentato alla Svizzera una domanda di arresto a scopo di estradizione nei suoi confronti. Questo diritto va esperito davanti all’UFG. Se la domanda è presentata a un’altra autorità, quest’ultima la trasmette senza indugio all’UFG. 2 Qualora una persona domandi all’UFG se ha ricevuto una domanda di arresto a scopo di estradizione, questo le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.38 3 L’IFPDT effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 49 della legge federale del 25 settembre 202039 sulla protezione dei dati.40 4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’IFPDT ordina all’UFG di porvi rimedio.41 5 Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. 6 La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile. 7 Se lo Stato richiedente vi acconsente, l’UFG è autorizzato, in deroga al capoverso 2, a fornire all’interessato le informazioni richieste. 38 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 29 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 40 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 29 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 41 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 29 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |