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Art. 11d Diritto di rettifica e cancellazione di dati personali
1 La persona oggetto della domanda di cooperazione internazionale in materia penale può esigere dall’autorità competente che i dati personali che la concernono e che sono trattati in violazione della presente legge siano rettificati o cancellati. 2 Invece di cancellare i dati personali l’autorità competente ne limita il trattamento se:
3 L’autorità competente informa senza indugio delle misure adottate secondo i capoversi 1 e 2 l’autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale li ha comunicati. 4 La verifica dell’esattezza di dati personali acquisiti a scopo di prova o relativi a reati sui quali si fonda la domanda di cooperazione in materia penale compete alla pertinente autorità estera. |