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Art. 11g Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:
2 In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere comunicati dati personali se nel caso specifico:
3 Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni secondo il capoverso 2. |