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Art. 17a Obbligo di celerità 56
1 L’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio. 2 A domanda dell’UFG, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l’UFG può intervenire presso l’autorità di vigilanza competente. 3 Qualora l’autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile. 56Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995III 1). |