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Art. 18a Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 58
1 Nei casi di estradizione, l’UFG può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita. 2 Negli altri casi di assistenza giudiziaria, le seguenti autorità possono ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni:
3 L’ordine di procedere alla sorveglianza dev’essere sottoposto per approvazione alle seguenti autorità:
4 Per altro, le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dagli articoli 269–279 CPP59 e dalla legge federale del 6 ottobre 200060 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. 58 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RU 20013096; FF 19983319). Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 60 [RU 2001 3096; 2003 3043n. I 2; 2004 3693; 2007 921all. n. 3; 2010 1881all. 1 n. II 26, 3267all. n. II 14; 2017 4095all. n. II 12. RU 2018 117all. n. I]. Vedi ora la LF del 18 mar. 2016 (RS 780.1). |