Art. 18b Dati relativi al traffico informatico 61
1 L’autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all’estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:
2 Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell’assistenza giudiziaria sia passata in giudicato. 3 La decisione di cui al capoverso 1 e, se del caso, l’ordine e l’autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all’UFG. 61 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 18 mar. 2011 (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 20104119). |