|
Art. 20a Transito di un carcerato 63
1 Per un procedimento in uno Stato estero, ammissibile secondo la presente legge, l’UFG può, a domanda di questo Stato o di uno Stato terzo, autorizzare il transito di un carcerato senza sentire l’interessato e prendere le disposizioni occorrenti. La decisione e i provvedimenti ad essa connessi non sono impugnabili. Essi sono comunicati soltanto allo Stato richiedente. 2 L’autorizzazione non è necessaria se il carcerato è trasportato via aerea senza scalo sul territorio svizzero. In caso di scalo imprevisto il carcerato può essere tenuto in stato di fermo soltanto se:
3 Soltanto l’UFG può interrompere il transito per provvedimenti di perseguimento o esecuzione penali in Svizzera. 63Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995III 1). |