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Art. 27 Norme generali per le domande
1 Gli articoli 27–31 si applicano a tutti i procedimenti disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni procedurali speciali delle altre parti della presente legge.78 2 Le domande estere devono essere indirizzate direttamente all’UFG. 3 Le domande indirizzate a un’autorità incompetente sono inoltrate d’ufficio. L’ufficio richiedente deve esserne informato. 4 Le domande connesse con un caso di carcerazione sono trattate senza indugio. 5 La decisione d’irricevibilità o di reiezione della domanda deve essere motivata. 78Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). |