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Art. 29 Trasmissione
1 L’UFG può ricevere direttamente le domande dal ministero della giustizia dello Stato richiedente. 2 Per le misure provvisionali o in casi urgenti, si può far capo alla mediazione dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (OIPC – Interpol) o trasmettere direttamente una copia della domanda all’autorità competente per l’esecuzione. |