Art. 30 Domande svizzere
1 Le autorità svizzere non possono presentare a uno Stato estero domande cui esse non potrebbero dar seguito giusta la presente legge. 2 Per le domande di estradizione o di assunzione del perseguimento penale o dell’esecuzione è competente l’UFG; esso opera a richiesta dell’autorità svizzera richiedente.80 3 Le condizioni cui lo Stato richiesto subordina l’esecuzione della domanda devono essere osservate dalle autorità svizzere. 4 L’UFG può prescindere dalla domanda se l’importanza del reato non giustifica l’attuazione del procedimento. 5 L’UFG informa senza indugio l’autorità svizzera richiedente se lo Stato richiesto esige che la misura d’assistenza giudiziaria richiesta sia ordinata da un giudice.81 80 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 11 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). 81 Introdotto dall’all. 1 n. 11 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |