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Art. 31 Spese
1 Di regola, le domande estere sono eseguite gratuitamente. 2 Il Consiglio federale determina a quali condizioni le spese possono essere accollate in tutto od in parte allo Stato richiedente. 3 Le spese per una domanda svizzera rimborsate a uno Stato estero sono a carico del procedimento che ha occasionato la domanda. 4 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni. |