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Art. 33 Minori di 20 anni
1 Se è chiesta l’estradizione di fanciulli o adolescenti a tenore del Codice penale svizzero82, si deve quanto possibile disporne il rimpatrio ad opera della competente autorità minorile. Ciò vale anche per le persone di 18 a 20 anni se l’estradizione potrebbe pregiudicarne lo sviluppo o il reinserimento sociale. 2 Il rimpatrio ha gli effetti di un’estradizione. |