Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 40 Domande di più Stati
1 Se chiesta da più Stati per lo stesso reato, l’estradizione è di regola concessa a quello sul cui territorio il reato è stato commesso o principalmente eseguito. 2 Se l’estradizione è chiesta da più Stati per diversi reati, la decisione deve tener conto di tutte le circostanze, segnatamente della gravità dei reati, del luogo in cui sono stati commessi, dell’ordine di ricezione delle domande, della cittadinanza della persona perseguita, del migliore reinserimento sociale e della possibilità di estradare a un altro Stato. |